STATUTO DELLA
“ARCIERI DEL POGGIO A.S.D. – A.P.S.”
Articolo 1 – Denominazione e sede sociale
1. È costituita con sede in Fucecchio (FI), Via E. Berlinguer 7, un’Associazione sportiva, ai sensi degli
art. 36 e ss. Codice Civile denominata ”Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Poggio” con l’acronimo di “Arcieri del Poggio A.S.D. -A.P.S.” in seguito in breve “Associazione”. L’Associazione è ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 – Codice del terzo settore – e Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39
Articolo 2 – Scopo
1. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la promozione del tiro con l’arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse, in favore dei propri soci, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci.
2. Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica di cui all’articolo 2 punto 4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs.36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021”
3. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività d’interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attività, di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
6. L’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro, presso sedi appositamente individuate.
7. Per il raggiungimento degli scopi l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni ed incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
8. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti o condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L’Associazione è caratterizzata altresì dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.
9. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi internazionali cui quest’ultima è affiliata o aderente.
10. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 2 c. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e provvedimenti attuativi e dall’art. 9 del D.lgs. 36/2021e. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente comma, a seconda dei casi, nella documentazione allegata al bilancio.
11. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi a norma dell’art 6. del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
12. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
Articolo 3 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 4 – Soci
1. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2. Ai soci è richiesto di esercitare una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno compilare una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. L’esercente potestà genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
4. Il numero dei soci e illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee. I soci maggiorenni hanno inoltre diritto di voto. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla primaAssemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Ogni socio maggiorenne può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
3. Al socio maggiorenne iscritto da almeno 2 (due) anni all’Associazione è altresì riconosciuto il diritto a candidarsi per ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 10.
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.
5. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi statutari. Il pagamento della quota dà diritto alla partecipazione all’attività sportiva ed agonistica sia nell’ambito della Compagnia, che in quello Federale, sia nazionale che internazionale.
Articolo 6 – Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di essere tali nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
c) dichiarazione di esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi costituenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) scioglimento dell’Associazione.
2. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea straordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. Il socio escluso non può essere più riammesso.
4. La decadenza dalla condizione di socio non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione.
Articolo 7 – Soci Volontari
1. I volontari sono persone fisiche associate che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
2. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’Organo diAmministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall’Assemblea.
4. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Articolo 8 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di controllo, se scelto dall’Assemblea o se obbligatorio per Legge.
Articolo 9 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è organo sovrano composto da tutti i soci. Può essere convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata periodicamente dal Presidente:
a) annualmente, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo;
b) a scadenza del mandato, per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nel numero e con le modalità disciplinate dal successivoArt. 10;
c) annualmente, per l’approvazione degli indirizzi generali e del programma annuale delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
3. L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo di presidente pro tempore può essere ricoperto da uno dei soci legittimamente intervenuti all’Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere ii funzionamento e la gestione dell’Associazione;
d) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci nelle modalità individuate dal Consiglio Direttivo come più idonee a garantirne la massima diffusione.
7. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata ad ogni socio all’indirizzo, fisico o telematico, risultante dal libro degli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La comunicazione riporta il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. È ammessa la comunicazione a proprie mani dei soci, che firmeranno una liberatoria per ricevuta.
8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con le modalità previste dall’art.9 c.7, un’Assemblea straordinaria con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, portando a conoscenza dei soci il motivo dell’urgenza.
9. La convocazione dell’Assemblea potrà essere inoltre richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci maggiorenni in regola, alla data della richiesta, con il pagamento delle quote associative. I richiedenti sono tenuti a presentare, contestualmente alla richiesta, un ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea è in tal caso atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che vi provvede nelle modalità previste dall’art.9 c.7, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta, con le medesime condizioni e modalità, anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
10. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) dei presenti, in proprio o per delega.
11. In caso di votazione per modifiche allo Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti, in proprio o per delega.
12. In caso di votazione per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le specifiche indicazioni di cui all’art. 17.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.
14. La procedura di voto si svolge in maniera palese (per alzata di mano). Si può effettuare votazione a scrutinio segreto nel caso in cui ne faccia esplicita richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti in Assemblea, aventi diritto al voto. La modalità di voto adottata in ogni votazione è riportata a verbale dal Segretario.
15. L’Assemblea può essere svolta sia in presenza che in collegamento remoto attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza o analoghi) a condizione che:
a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 10 - Il Presidente
1. E’ eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. 1 Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
4. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
5. E’ fatto divieto di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ ambito della stessa Federazione Sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove parolimpici, riconosciuti dal CIP
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi inadempienze, revocato.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono chiamati a ricoprire incarichi specifici, di seguito elencati e descritti:
a) Presidente: per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante per ogni evenienza;
b) Vicepresidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato;
c) Segretario: supporta l’attività amministrativa e di gestione dell’Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;
d) Rappresentante degli atleti: responsabile per i rapporti tra i soci praticanti l’attività di tiro con l’arco e il Consiglio Direttivo;
e) Rappresentante dei tecnici: incarico riservato ai tecnici riconosciuti dalla FITARCO, in mancanza di soci eletti dotati di tale qualifica l’incarico è da considerare vacante e il posto in Consiglio può essere assunto da un consigliere legittimamente eletto, che non sarà però riconosciuto titolare del ruolo di rappresentante dei tecnici.
3. Tutti gli incarichi sociali s’intendono svolti a titolo gratuito.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che, alla data dell’Assemblea elettiva, risultino
a) maggiorenni;
b) iscritti all’Associazione da almeno 2 (due) anni;
c) in regola con il pagamento delle quote associative;
d) non eletti nella medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO;
e) non soggetti a condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
f) non assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
5. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico. I consiglieri uscenti sono rieleggibili senza alcun limite. E’ fatto divieto di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ ambito della stessa Federazione Sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove parolimpici, riconosciuti dal CIP
6. Sono compiti di questo organo:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea ed attuare le finalità previste dallo Statuto;
b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci periodiche e convocare l’Assemblea straordinaria;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
f) fissare l’importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
g) deliberare l’ammissione e le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati, inclusa l’adozione di provvedimenti di esclusione;
h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
j) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui o contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione;
k) nominare, tra i suoi membri, il vicepresidente, il segretario, il rappresentante dei tecnici e il rappresentante degli atleti;
l) nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva. Oltre a quanto esplicitamente elencato, rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
m) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni
8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci, con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantire la massima diffusione.
9. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la meta dei Consiglieri, senza alcuna formalità.
11. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a dimettersi uno o più consiglieri, senza superare la meta dei componenti del Consiglio in carica, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazione, a condizione che questi abbia riportato almeno la meta dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i componenti mancanti, che resteranno in carica fino alla normale scadenza del mandato.
12. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla primaAssemblea utile successiva.
13. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
14. Articolo 12 – Organo di controllo
1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Articolo 13 – Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione e deve essere approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i soci copia del bilancio stesso.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevedono la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e la sua approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello previsto per il bilancio consuntivo e deve contenere la definizione dell’ammontare della quota sociale annua.
6. Il Consiglio Direttivo predispone ed allega al bilancio preventivo il programma delle attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità associative descritte nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. Il programma delle attività è oggetto di approvazione inAssemblea.
Articolo 14 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 15 – Libri sociali
1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro dell’organo di controllo.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni.
Articolo 16 – Fondo comune
1. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017;
f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generate nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Articolo 17 – Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.
Articolo 18 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto di voto e con l’approvazione, in prima o in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta di indizione, da parte dei soci, di Assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta
Articolo 19 – Divieto di distribuzione degli utili
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento della attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 20 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 Codice del terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
2. Si applicano inoltre le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO, cui l’Associazione è affiliata.
3. Fino alla completa operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.